Le norme discriminatorie del Decreto “milleproroghe”
in tema di amianto sotto la lente di ingrandimento
della Commissione Europeacon il ricorso proposto
dalle associazioni dei lavoratori e cittadini
esposti e vittime dell’amianto
Le Associazioni (Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana, il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, l’Associazione Contramianto ed altri Rischi ONLUS, L’Osservatorio Nazionale Amianto, e l’Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia) hanno in data 08.03.2010 inoltrato un ricorso alla commissione europea per denunciare la violazione delle norme del diritto comunitario, da parte del Legislatore nazionale, in tema di amianto.
Le censure delle Associazioni dei Lavoratori e Cittadini esposti e vittime dell’amianto si appuntano sulla norma di cui all’art. 6, comma 9 bis, della legge 25/2010, per la proroga dei termini
fino al 30.06.2010, limitata a pochi lavoratori, mentre per altri, inspiegabilmente, i termini rimangono (anche qui con altre eccezioni) al 15.06.2005.
La stessa norma si tende ad influire sull’esito del procedimento innanzi al Consiglio di Stato con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministri interessati hanno impugnato la
Sentenza del TAR del Lazio, la quale aveva ritenuto applicabile la legge 247/07 (art. 1, commi 20, 21 e 22) a tutti i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo, riconoscendo loro il
diritto ad ottenere la certificazione di esposizione fino al 02.10.03, e/o l’inizio delle bonifiche.
Con il testo di legge si riproduce l’art. 1, lettera b), dichiarata illegittima dal TAR del Lazio con la Sentenza n. 5750/09.
Con il medesimo ricorso le Associazioni hanno posto sotto la lente di ingrandimento anche la discriminazione che colpisce i lavoratori delle regioni a statuto speciale, quali quelle del Friuli
Venezia Giulia, e quella che consegue ai principi di diritto affermati dal Tribunale di Latina, in recenti Sentenze, che appaiono in contrasto con i principi di diritto comunitario (contrasto con
la Sentenza della Grande Corte, del 19.01.2010 nella causa n°555/07; e con la Sentenza del Tribunale di Civitavecchia n°110/09 che ha disapplicato il Decreto Maroni, sulla decadenza al
15.06.2005, in quanto illegittimo).
Nella stessa legge, l’art. 9-ter proroga i termini per l’entrata in vigore di alcune norme di salvaguardia della salute e dell’integrità psicofisica nei luoghi di lavoro, da 24 a 36 mesi,
rispetto alla promulgazione del Decreto legislativo n°81/08, anche in questo caso in palese violazione delle norme di diritto comunitario.
Ci aspettiamo un adempimento, o la condanna della Corte di Giustizia , finalizzata ad obliterare, per tutti i lavoratori, il termine del 15.06.2005, e non soltanto per alcuni, e soprattutto
l’applicabilità della legge n°247/07, art. 1, commi 20, 21 e 22, a tutti i lavoratori italiani, o quantomeno a tutti coloro che hanno lavorato in siti oggetto di atto di indirizzo, con il
relativo immediato loro pensionamento.
Roma, 08.03.2010
Avv. Ezio Bonanni
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